Vietato rinunciare al fine previdenziale.
È possibile, dopo l'adesione a una forma pensionistica complementare, recedere rinunciando completamente alla realizzazione delle finalità previdenziali?
No. L'adesione a una forma pensionistica complementare comporta tendenzialmente la permanenza all'interno del sistema fino al momento del pensionamento ovvero fino al verificarsi di un evento (inoccupazione, invalidità, mobilità, cassa integrazione guadagni) che consente (alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge) il riscatto della posizione prima della quiescenza. Ciò significa, in altre parole, che successivamente all'adesione, se è possibile dopo almeno due anni di permanenza cambiare il mezzo (cioè la forma pensionistica complementare alla quale si aderisce) utilizzato per la realizzazione del fine (la costruzione della pensione complementare) non è possibile rinunciare al fine medesimo.